AIUTIAMO LA REGGIA
DI

CASERTA

Il mio nome è Antonio Santoro, e-mail antonio.ing@tin.it, sono ingegnere elettronico e consigliere comunale dei Democratici di Sinistra nella mia città , Casagiove. Il suo territorio confina con uno dei più bei monumenti dell'umanità : il Palazzo Reale di Caserta , costruito dalla dinastia dei Borboni a partire dal 1752 su progetto di Luigi Vanvitelli. L'interno è un tesoro di opere stupende; nel folto parco si ammirano stupende fontane con statue, cascate, il giardino reale. Ebbene tutta un'area di contorno al complesso della reggia e del parco reale è sottoposta a vincolo paesaggistico con decreto del Ministero per i beni culturali ed ambientali del 9 luglio 1996.

Nel decreto stesso si legge che l'area perimetrata ha notevole interesse pubblico perché, per il suo carattere di cospicua bellezza panoramica, costituisce un quadro naturale di incomparabile suggestività, un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale (omissis) considerato che tutto il complesso di incomparabile bellezza paesistica, circondato una volta da campi ed orti, è ora al centro degli abitati di Caserta e Casagiove, che continuano ad espandersi senza alcuna regolamentazione dell'attività edilizia nelle zone limitrofe al complesso vanvitelliano (omissis) considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o comunque di modifiche allo stato dei luoghi protetto dalla legge ma che esso deve essere considerato strumento indispensabile a preservare sia le residue aree verdi collinari che quelle pianeggianti edificate, limitrofe al parco, mediante controlli che ne impediscano il degrado e la trasformazione (omissis) l'area (omissis) è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n°1497 ed in applicazione dellart. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n° 616 .

Ora è accaduto che nella fascia di territorio sottoposta a vincolo paesaggistico dalla legge e ricadente nel mio comune è stata rilasciata una concessione edilizia. Come spiego nella relazione allegata che ho spedito al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e alla Procura della repubblica di S. Maria C.V., tale concessione si basa su procedura non corretta per cui è viziata da carenza di istruttoria e violazione di legge. Inoltre la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Caserta non è intervenuta celermente ad annullare tale concessione. La vicenda è attualmente al vaglio dell'autorità giudiziaria. Nell'esposto al ministero allegato, si appalesa il grosso impatto ambientale della struttura visto anche il grosso contrasto che questa struttura comporta rispetto agli aspetti costruttivi e decorativi dei manufatti siti nelle vicinanze che caratterizzano i luoghi dal punto di vista paesistico tanto da potersi ritenere le più significative pertinenze del vicino Parco Reale di Caserta.

Chiedo il vostro aiuto per fare pressione sulle autorità competenti affinché si giunga al ripristino dei luoghi e le autorità competenti sorveglino con più efficienza i siti sottoposti a vincolo. Potete inviare un messaggio di protesta ( a cui allegare eventualmente questi documenti) e chiedere ai vostri amici di fare altrettanto ai seguenti indirizzi:

Comune di Casagiove:
e-mail:
urpurp@tin.it
casagi@tin.it

fax: 0823493727
lettera: Comune di Casagiove, via Iovara, 56 Casagiove (CE) 81022 Italia

Ministero per Beni ed Attività Culturali :
e-mail:
ursia@beniculturali.it
fax: 066794224

lettera: Ministero per i Beni e Attività culturali Via del Collegio Romano 27 - 00186 ROMA

· Napoli - 80135

Soprintendenza archeologica per le province di Napoli e Caserta

Piazza Museo Nazionale, 19

tel. 081440166 fax 081440013

Caserta

- Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici

(Caserta e Benevento)

Palazzo Reale

Tel. 0823/321127-321400-277345

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06/37352194

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TG5: Fax: 0657786834

Posta: Viale Aventino 26 00100 Roma

 

Panorama:
e-mail:briglia@mondadori.it

La Repubblica:
e-mail:b.palombelli@repubblica.it
larepubblica@repubblica.it
vzucconi@aol.com
repubblicawww@repubblica.it

Corriere di Caserta:
e-mail:
edicor@tin.it

Il Giornale di Caserta
Fax: 0823342390

Gazzetta di Caserta:
Fax: 0823355862

Il Mattino
Fax: 0823444914

Telealternativa
Fax 0823386180

Teleluna
Fax 0823441233

Canale 10
Fax 0823516147

Corriere del Mezzogiorno
e-mail:
corrmezz@tin.it
Fax: 0815802779

Fareste una cosa gradita al Palazzo Reale e a me se diffondeste questo messaggio ad amici, newsgroup, associazioni, forum, ecc. Sarebbe gradito anche un messaggio di solidarietà sulla mia casella di posta elettronica.

Ing. Antonio Santoro

Consigliere comunale DS

Comune Casagiove (CE)

Indirizzo: via Bologna 5

81022 Casagiove (CE)

e-mail:antonio.ing@tin.it

 

Al Ministro per i beni culturali e ambientali
On. Giovanna Melandri
P.c.
Agli On. componenti del Parlamento Italiano

OGGETTO: ESPOSTO DEL CONSIGLIERE COMUNALE ANTONIO SANTORO IN MERITO ALLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 27/98 RILASCIATA DAL COMUNE DI CASAGIOVE IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO AMBIENTALE (L. 1497/39) A TUTELA DELLE PERTINENZE DELLA REGGIA ED ANNESSO PARCO REALE DI CASERTA E RICHIESTA DI ISPEZIONE DEL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI PRESSO LA SOPRINTENDENZA DI CASERTA.

 

1. PREMESSA

Questa relazione nasce da un esposto inviatomi in data 19/4/2000 da parte del signor Martucci Elpidio, nella qualità di presidente dell'associazione ambientalista GISA NAUTILUS, avente sede in Casagiove alla via Luigi Castiello.
L'esposto faceva rilevare presunte irregolarità nella concessione n° 27/98 rilasciata dal Comune di Casagiove.
In essa sono esposti i fatti da me rilevati.

2. LA CONCESSIONE

La signora Santonastaso Concetta, nata a Caserta il 7/11/1909, presenta, al Comune di Casagiove, richiesta di concessione edilizia per una villetta bifamiliare il 25/11/1996 prot. 16051, con progetto redatto dall'Arch. Brunella Serino. La concessione viene richiesta su suolo ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico con decreto del Ministero per i beni culturali ed ambientali del 9 luglio 1996. Nel decreto stesso si legge che l'area perimetrata ha notevole interesse pubblico perché, per il suo carattere di cospicua bellezza panoramica, costituisce un quadro naturale di incomparabile suggestività, un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale (omissis) considerato che tutto il complesso di incomparabile bellezza paesistica, circondato una volta da campi ed orti, è ora al centro degli abitati di Caserta e Casagiove, che continuano ad espandersi senza alcuna regolamentazione dell'attività edilizia nelle zone limitrofe al complesso vanvitelliano (omissis) considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o comunque di modifiche allo stato dei luoghi protetto dalla legge ma che esso deve essere considerato strumento indispensabile a preservare sia le residue aree verdi collinari che quelle pianeggianti edificate, limitrofe al parco, mediante controlli che ne impediscano il degrado e la trasformazione (omissis) l'area (omissis) è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n°1497 ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n° 616 .

Tale richiesta di concessione edilizia viene bocciata.

La signora Santonastaso chiede nuovamente concessione edilizia in data 18 settembre 1997. Il progettista cambia nella persona dell'Ing. Carmine Cestrone.
Questa volta il progetto riceve una istruttoria favorevole, acquisisce anche il parere favorevole della commissione edilizia integrata, infine il 7 gennaio 1998 viene emesso il provvedimento autorizzativo sindacale ai sensi della 1497 che però non è firmato dal Sindaco ma dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Ing. Paolo Parente.

2.1 Normativa di riferimento

Per comprendere bene questa vicenda occorre fare ora un excursus sulla legislazione vigente. Il vincolo apposto nella zona è ai sensi della legge 1497 del 1939 la quale recita all'articolo 7 i proprietari ,possessori o detentori, a qualsiasi titolo dell'immobile (omissis) debbono presentare i progetti dei lavori che vogliono intraprendere alla competente soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. E' fatto obbligo al Soprintendente di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione. La legge viene integrata e modificata con il D.P.R. n° 616 del 24 luglio 1977 che all'articolo 82 recita tra l'altro:  Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione,alla loro tutela e alle relative sanzioni.
La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:

a) l'individuazione delle bellezze naturali(omissis)

b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni; 

Tale articolo risulta a sua volta integrato dalla legge 8 agosto 1985 n° 431 che all'articolo 1 recita: L'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.  A questo punto dello sviluppo normativo, dunque, l'autorizzazione ambientale risulta essere competenza della regione mentre il Ministero per i beni culturali e ambientali ha un potere di annullamento di queste autorizzazioni che può però esercitare soltanto nell'arco di 60 giorni. Intanto, però la Regione Campania con legge regionale 1 settembre 1981 n° 65 approva le seguenti disposizioni: Sono subdelegate ai Comuni le funzioni amministrative previste dall'articolo 82, comma II, lettere b) d) e f) del DPR 24 luglio 1977 n. 616, per le zone sottoposte a vincolo paesistico . Tale legge viene integrata da un allegato alla legge regionale n° 10 del 23 febbraio 1982 "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai Comuni con legge 1 settembre 1981, n° 65  in cui si legge " I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni subdelegate in materia di Beni Ambientali vengono emessi dal Sindaco visto il parere espresso dalla Commissione edilizia integrata da cinque membri nominati dal consiglio comunale tra esperti di beni ambientali, storia dell'arte, discipline agricolo forestali, naturalistiche, storiche, pittoriche, arti figurative e legislazione beni culturali . Appare quindi chiaro che la subdelega è inequivocabilmente assegnata dalla Regione Campania al Sindaco e soltanto questi poteva rilasciare, nel caso della signora Santonastaso autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge 1497 autorizzazione che risulta invece a firma dell'Ing. Parente.

Nella pratica in oggetto si presenta, a parere dello scrivente, anche carenza di istruttoria per quanto riguarda il parere espresso dalla Commissione Edilizia Integrata del Comune di Casagiove, parere che faceva parte integrante del fascicolo inviato alla Soprintendenza: infatti, di fronte alle problematiche dal Decreto di apposizione del vincolo in cui si dice che esso deve essere considerato strumento indispensabile a preservare sia le residue aree verdi collinari che quelle pianeggianti edificate, limitrofe al parco, mediante controlli che ne impediscano il degrado e la trasformazione, per cui si tratta di vincolo dalle profonde implicazioni di natura paesaggistica, storica, di tutela della tipologia architettonica ed organizzazione territoriale, etc. la CEI, a proposito della nostra concessione, con verbale 524 del 17 dicembre 1997 esprime un parere striminzito nel senso che afferma soltanto che si prende visione dell'istruttoria del Ufficio, il quale affronta solo il problema della conformità alla destinazione urbanistica prevista dal PRG, e si esprime parere favorevole senza ulteriori argomentazioni che entrino nel merito del progetto e dell'analisi del vincolo che il decreto ministeriale succitato impone sulla zona.

3. CONFRONTO CON SITUAZIONI SIMILARI.

Interessante è il confronto di questa vicenda con situazioni similari presenti sullo stesso territorio. Infatti, preparata la documentazione per la concessione della signora Santonastaso, in data 7 gennaio 1998 l'Ing. Parente invia gli atti alla Soprintendenza ai Beni ambientali e culturali di Caserta, la quale lascia decorrere i sessanta giorni che aveva a disposizione per annullare gli stessi. Invece, per un fabbricato sito nella stessa area, peraltro già esistente , per il quale si richiedeva di eseguire lavori consistenti nella ristrutturazione statica e risanamento igienico sanitario del fabbricato stesso la Soprintendenza boccia la pratica ben due volte con tempestività. Sono interessanti le motivazioni riportate nel secondo provvedimento di annullamento adottato dalla Soprintendenza.

Si legge, infatti, in esso il seguente passaggio:  peraltro inspiegabile appare la destinazione urbanistica (zona B di completamento)  che lo strumento urbanistico vigente nel comune di Casagiove assegna all'area. Nell'atto di annullamento si legge inoltre che il provvedimento del Comune di Casagiove è viziato da eccesso di potere sotto i profili della carenza di istruttoria e da violazione di legge  e quindi va annullato perché illegittimo per le motivazioni suesposte .

Si fa notare inoltre che a proposito dell'immobile in oggetto la Soprintendenza così si esprimeva:  un immobile che assieme ad altri, siti nelle vicinanze, caratterizzano i luoghi dal punto di vista paesistico tanto da potersi ritenere le più significative pertinenze del vicino Parco Reale di Caserta per gli aspetti costruttivi e decorativi dei manufatti . Queste considerazioni dovevano valere ancor più per una struttura di concezione moderna del tutto nuova.

Per quanto riguarda la pratica inerente alla richiesta di concessione edilizia oggetto del nostro esposto invece, come già accennato la Soprintendenza lascia decorrere il termine dei sessanta giorni a sua disposizione per annullare gli atti del comune. La decorrenza di tale termine consente che la concessione venga rilasciata dall'Ing. Parente alla signora Santonastaso in data 5 giugno 1998.

4. CONCLUSIONI

In sintesi:

- si rileva un comportamento differenziato, in termini di celerità di intervento, della Soprintendenza in casi similari insistenti sulla stessa zona sottoposta a vincolo

- da tale comportamento deriva, a parere dello scrivente, un grave pregiudizio alla tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico costituito dalle pertinenze del vicino Parco Reale di Caserta

- si chiede pertanto alla S.V. vostra di voler intervenire presso la Soprintendenza di Caserta, esercitando le funzioni Ispettive di Sua competenza al fine di acclarare le ragioni di tale comportamento differenziato e di evitare ulteriori danni a quel patrimonio che il Legislatore intendeva preservare mediante l'apposizione del Vincolo.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA