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Periodico Telematico edito da
adrART associazione culturale Art. 1 - Costituzione e durata E’ costituita una Associazione Culturale "adrART". L’Associazione è retta dal presente Statuto in
ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalle norme generali dell’ordinamento
giuridico italiano. Art. 2 – Scopi dell’Associazione L'Associazione non ha fine di lucro, né diretto né indiretto, ed ha lo scopo di promuovere:
Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, finanziarie e bancarie, di acquisto e vendita di titoli mobiliari, di compravendita di opere artistiche di ogni genere, attività di carattere commerciale, purché strettamente necessarie al raggiungimento degli stessi. Art. 3 - Principi ispiratori dell’attività Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell’Associazione stessa. L’Associazione persegue tra i suoi Soci il principio di non discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna. L’Associazione svolge le proprie attività culturali senza alcun fine di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 4 - Soci Possono aderire all’Associazione persone maggiorenni di ambo i sessi. L’adesione all’Associazione è subordinata all’accettazione e sottoscrizione del presente Statuto ed è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Fanno parte dell’Associazione le seguenti categorie di Soci:
L’ammissione all’Associazione, tranne che per i Soci Fondatori è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente. Il Consiglio Direttivo può accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un rappresentante della stessa designato con apposita deliberazione. I Soci Fondatori sono i sottoscrittori dell’Atto Costitutivo e partecipano all’Associazione fino al recesso od alla revoca. Essi non sono tenuti al versamenti di quote annuali di associazione. I Soci Ordinari entrano a far parte dell’Associazione a seguito delibera favorevole del Consiglio Direttivo; essi sono tenuti al versamento di una quota annuale, il cui ammontare è deliberato dall’Assemblea dei Soci. Sono Soci Sostenitori quei Soci che s’impegnano a fornire sostegno economico alle attività dell'Associazione con contribuzioni in denaro una-tantum o periodiche il cui importo è determinato dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo può nominare anche dei Soci Onorari scelte tra quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione stessa, o perché si sono particolarmente distinti nel campo artistico-culturale. I Soci Onorari non partecipano all’Assemblea dei Soci e non sono eleggibili nelle cariche sociali. L’esclusione di un Socio dall’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è successivamente sottoposta a ratifica dell'Assemblea; può verificarsi per gravi fatti a carico dello stesso, per inadempienza o per comportamenti contrastanti con le finalità dell’Associazione o per decesso. Il Socio soggetto ad esclusione ha il diritto di ricorrere all'Assemblea contro la decisione assunta dal Consiglio Direttivo: in tal caso, l'efficacia dell'esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea. La decisione dell'Assemblea è inappellabile. Il numero dei Soci è illimitato. Ogni Socio deve essere registrato sull’apposito Registro Soci. Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci I Soci sono tenuti a:
I Soci hanno il diritto di:
Art. 6 - Sede L’Associazione ha sede nel Comune di Napoli, in Via Ferrara n. 4. La sede potrà essere trasferita nell’ambito dello stesso comune con deliberazione del Consiglio Direttivo. Trasferimenti di sede in comuni diversi dovranno essere adottati con delibera dell’Assemblea dei Soci. L’Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà aprire altre sedi secondarie, filiali ed uffici in tutto il territorio nazionale. Art. 7 - Gli Organi dell’Associazione Sono Organi dell’Associazione: a) l’Assemblea dei Soci;
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese sostenute in relazione agli incarichi ricevuti, nei modi e nelle forme stabilite dalla disciplina fiscale.Art. 8 - L’Assemblea dei Soci L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L’Assemblea è composta dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari e dai Soci Sostenitori che sono in regola con il pagamento delle quote associative. E’ di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea nomina tra i partecipanti il Segretario. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, su richiesta del Presidente stesso o di almeno un decimo degli associati per deliberare sulle seguenti materie:
E' convocata invece in seduta straordinaria per le modifiche dell’Atto Costitutivo e del presente Statuto, nonché per deliberare lo scioglimento dell’Associazione. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita e delibera qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un’ora. L'ordine del giorno e la convocazione delle assemblee devono essere fatte comunque pervenire, mediante lettera, ai Soci almeno dieci giorni prima della data prevista, o con avviso affisso presso la sede dell'Associazione. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è conservato, a cura del Presidente, nella sede dell’Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale. Art. 9 - Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove membri, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, ed il Segretario-Tesoriere e affida incarichi agli altri componenti. Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi. L’avviso di convocazione, con l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, dovrà essere inviato ai Consiglieri almeno dieci giorni prima della riunione a mezzo posta o almeno quattro giorni prima a mezzo telegramma, fax o posta elettronica. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo:
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questi potrà essere sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non potrà essere superiore ad un terzo dei componenti. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci. Art. 10 – Il Presidente Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e la rappresenta in giudizio. Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali dell’Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo. E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie quietanze. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito temporaneamente dal Segretario-Tesoriere. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Art. 11 - Il Segretario - Tesoriere Il Segretario-Tesoriere assiste alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la redazione dei relativi verbali, provvedendo alla trascrizione degli stessi sugli appositi registri. Sostituisce temporaneamente il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni e, in caso di mancanza, fino a quando il Consiglio Direttivo non avrà designato al suo interno un nuovo Presidente. Redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato l’elenco dei Soci. Cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, ed è il custode dei registri contabili e dei libri associativi. Cura, inoltre, l’inventario di tutti i beni dell’Organizzazione e provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, previo parere favorevole dei Revisori se nominati. Assicura idonea pubblicità degli atti dell’Associazione. Art. 12 - Il Collegio dei Revisori L’Assemblea dei Soci può nominare un Collegio dei Revisori composto da tre membri di cui almeno due scelti tra i Soci Ordinari e Fondatori. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Il Collegio dei Revisori ha il compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle operazioni contabili dell’Associazione, sul rispetto delle norme fiscali e sulla corretta gestione del Patrimonio e delle somme incassate. Art. 13 - Il Patrimonio - Le Entrate Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’Associazione; l’Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. Art. 14 - Il Bilancio Il Bilancio consuntivo dell’Associazione è annuale e decorre dall’1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall’Assemblea, entro il giorno 30 di aprile dell’anno successivo. Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone e sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 15 - Modificazioni dello Statuto Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione Lo scioglimento o la cessazione dell’Associazione sono deliberati dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione saranno devoluti ad altre Associazioni operanti in identico od analogo settore. Art. 17 - Disposizioni finali Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti, con particolare riferimento al Codice Civile e al D.Lgs. n° 460 del 1997 e alle loro eventuali successive variazioni. Napoli, 05/12/2000 IL PRESIDENTE Ernesto Schember
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